Prima di postare avevo visto tutto il video e non ha senso, ti spiego perché:
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
Ok, quindi la mulattiera è considerata una strada a fondo naturale, giusto?
Estratto della legge regionale 32/82, art.11, comma 2.
2. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.
Molti enduristi e questa associazione sostengono che il cds e la nostra legge regionale siano in "contrasto" marciandoci sopra ma abbiamo visto che non è cosi Freghiamocene dell'enduro, viva il cross!!!
p.s. Tutto questo è spiegato molto bene qui, consiglio di leggerlo con calma: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/13/attach/circolare06_tutamb.pdf