da ciok65 » ven feb 20, 2015 6:14 pm
CONDIZIONI GENERALI
1. PREZZO
Sono a cura ed a carico del Cliente eventuali aggravi di tributi esistenti e tributi od oneri nuovi collegati alla compravendita, immatricolazione o trascrizione del veicolo, intervenuti dopo la data di sottoscrizione dell’ordine.
Per “ Prezzo di Listino Chiavi in Mano” si intende il Prezzo Chiavi in Mano relativo ai prodotti e servizi oggetto dell’ordine, figurante nel Listino dei Prezzi di Vendita al Pubblico esposto dal Venditore
Il prezzo pattuito della fornitura è quello fra il Venditore ed il Cliente e resterà fermo anche in presenza di variazioni di listino del Venditore rispetto a quello vigente al momento della sottoscrizione dell’ordine.
2. CONSEGNA
Ai soli fini di accertare il rispetto del termine di consegna, la consegna si intende, convenzionalmente, avvenuta alla data in cui il Venditore, precisandone il numero di telaio, comunica al Cliente che il veicolo oggetto dell’ordine è disponibile per l’immatricolazione a nome del Cliente stesso al regolamento del prezzo (“Avviso di Consegna”).
-Salvo che il veicolo ordinato da consegnare sia in stock presso il locale del Venditore e in quanto tale contrassegnato nell’ordine mediante specificazione del numero di telaio, per gli altri casi, considerando che il Venditore, per l’esecuzione dell’ordine, deve ordinare la produzione del veicolo al Costruttore o Fornitore e che tale produzione può essere ritardata da una serie di circostanze al di fuori della volontà del Venditore e dello stesso Costruttore o Fornitore, rispetto al termine di consegna stabilito, viene pattuito quanto segue:
qualora, dopo un periodo di tolleranza di QUATTRO SETTIMANE dalla data del termine di consegna pattuito, il Venditore non abbia ancora comunicato al Cliente la disponibilità del veicolo ordinato, quest’ultimo, avrà il diritto di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta al Venditore e, in tal caso, pretendere unicamente la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale
Restano fermi, ove ne sussistano i presupposti, i diritti stabiliti dalla legge in caso di inadempimento dell’obbligazione di consegna del Venditore.
3. MODIFICHE COSTRUTTIVE
premesso che, nell’ambito del normale processo industriale, il prodotto è interessato da una costante evoluzione costituita da modifiche costruttive interessanti sia la meccanica che la carrozzeria legate a ragioni di miglioramento del prodotto o di razionalizzazione industriale, nonché da differenze di componenti, legate alla varietà delle fonti di approvvigionamento del Costruttore pertanto il Cliente non può ricusare il veicolo che il Venditore gli metterà a disposizione in esecuzione dell’ordine, eccependo la presenza o l’assenza di modifiche costruttive generalizzate intervenute successivamente alla data dell’ordine, o di una determinata marca o tipo di componente.
Le caratteristiche tecniche del veicolo sono nel Certificato di Omologazione del veicolo stesso.
La conformità per ciascun veicolo prodotto con le caratteristiche del Tipo Omologazione è confermata nel Certificato di Conformità emesso dal Costruttore.
4. GARANZIA
Il Venditore garantisce il veicolo nei termini previsti dalla garanzia offerta dal Costruttore e riportati nella documentazione di uso, manutenzione e garanzia forniti dal Costruttore. La consistenza e le modalità degli stessi possono variare nel tempo e per tipo veicolo.
La garanzia decade se il difetto o l’anomalia non vengono denunciati entro i termini previsti dal Costruttore o Fornitore dal suo manifestarsi.
La garanzia del Costruttore o Fornitore lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore è titolare secondi il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 1999/44/CE disciplinante taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Per le motociclette adibite ad uso agonistico e/o professionale ( noleggio, ecc…) che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n° 24, l’esercizio del diritto di garanzia è sottoposto ai termini e alle condizioni dell’art. 1495 del codice civile, ferme le decadenze di cui sopra.
5. FORZA MAGGIORE
Operano come cause di giustificazione di eventuali ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pattuite le cause che ritardano il processo di fabbricazione, di distribuzione o di riparazione come ad esempio, sospensioni di lavoro, agitazioni sindacali,insufficienza sopravvenuta e imprevedibile della capacità produttiva del Costruttore o Fornitore, sospensioni nei trasporti o nei rifornimenti de energia, provvedimenti di Pubblica Autorità, calamità naturali o altre cause dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, verificasi presso il Costruttore, il Fornitore o presso i fornitori dello stesso o durante il trasporto o, infine, presso il Venditore.
6. PAGAMENTO E RITIRO DEL VEICOLO
A. Il pagamento del prezzo pattuito della fornitura deve essere effettuato presso le casse del Venditore, integralmente, prima della consegna.
B. Con il pagamento del prezzo, il Cliente acquisisce la proprietà e il possesso del veicolo. A partire da tale momento, ove il veicolo ordinato rimanga presso il Venditore (per l’espletamento delle pratiche di immatricolazione o per altre cause), esso verrà detenuto dal Venditore in custodia presso la sua sede alla fino consegna al Cliente.
7. PATTUIZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali pattuizioni addizionali o in deroga alle pattuizioni del presente saranno vincolanti solo se debitamente pattuite per scritto. Il Cliente prende atto che il Venditore non ha potere di rappresentanza del Costruttore o Fornitore.
per chi ha voglia di leggere queste sono le condizioni che c'erano scritte sul contratto della moto
se capite anche voi quello che ho capito mi sembra di leggere che ho diritto a riavere la caparra...